Regolamento comunale per la tenuta del registro della bigenitorialità
Art. 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità:
E’ istituito presso il Comune di Mazara del Vallo il “Registro per il diritto del minore alla bigenitorialità”
Art 2 – Scopo dell’istituzione del Registro:
il registro risulta uno strumento per favorire, mantenere o sviluppare un corretto rapporto genitoriale, una costante relazione del minore con entrambi i genitori garantendone il diritto alla salute, educazione ed istruzione.
Art. 3 – Effetti della registrazione:
1. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
2. L’istituzione del registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, cosi come con le conseguenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione
Art. 4 Criteri per l’iscrizione al registro
1. Un minore può essere iscritto al registro a richiesta di almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Mazara del Vallo.
Per godimento della responsabilità genitoriale s’intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
2. Con l’iscrizione nel registro, il minore, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori riportate nel registro con effetto per tutti i fini amministrativi e l’interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui.
3. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata dai genitori anche disgiuntamente.
4. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l’ufficio anagrafe invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta iscrizione.
5. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel comune di Mazara del Vallo ad altro comune, unitamente al figlio minore, l’ufficiale d’anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l’iscrizione al registro.
6. Contestualmente all’iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore.
Articolo 5 – Attestazione di iscrizione al Registro.
- Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell’iscrizione al registro del figlio minore.
- L’attestato potrà essere rilasciato solamente ai soggetti direttamente interessati.
- L’attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.Articolo 6 – Cancellazione dal Registro.
- Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l’iscrizione al registro, si provvederà d’ufficio alla cancellazione dallo stesso.
- È compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell’Amministrazione Comunale e delle Istituzioni interessate, i provvedimenti giudiziali che comportino la perdita della responsabilità.La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l’iscrizione.Articolo 7 – Azioni di promozione del Comune. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
- Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
- La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza. Articolo 9 – Disposizioni finali Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente regolamento, si provvederà all’organizzazione del Registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.