Pubblichiamo integralmente il comunicato ufficiale della Corte Federale in merito alla decisione sull`incontro di calcio MAZARA – PRO FAVARA (5 Nov. 2017) terminato sul campo 0-0 e successivamente assegnata dal Giudice Sportivo la vittoria a tavolino per 0-3 agli ospiti. In base alla decisione odierna la Corte Federale a confermato il risultato finale di 0-0 avvenuto sul campo del Nino Vaccara, annullando l`assegnazione della vittoria a tavolino al Pro Favara. Il Mazara sale al quarto posto in classifica a quota 18 punti appaiato con Parmonval ed Alcamo. Il Pro Favara passa a 13 punti insieme a Monreale e Atl. Campofranco. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale della lega…
COMUNICATO UFFICIALE N° 166 CSAT 07 DEL 21 NOVEMBRE 2017
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICAZIONE
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
APPELLI
La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall’Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall’ Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l’ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A. Sig. Di Paola Vito, nella riunione del giorno 21 Novembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.
Procedimento 26/A A.S.D. MAZARA CALCIO (TP) avverso assegnazione gara perduta per 0-3. Campionato Eccellenza Girone “A” Gara Mazara/Pro Favara del 01/11/2017.
C.U. n.144 del 07/11/2017. Con rituale e tempestivo reclamo la A.S.D. Mazara Calcio, in persona del proprio Presidente, impugna la delibera del Giudice Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che il direttore di gara sarebbe incorso in un clamoroso errore nell’avere segnato come sostituito al 40’ del 2° t. il calciatore n.7 Giacalone Gianpaolo (classe 1999) con il calciatore n. 14 Calicetto Valerio (classe 1998) in quanto la sostituzione nella realtà sarebbe avvenuta tra il calciatore n.11 Gaston Gomez (classe 1998) con il predetto n.14 7 Comunicato Ufficiale 166 Corte Sportiva di Appello Territoriale 07 del 21 Novembre 2017 Segreteria telefono 0916808466 – Fax 0916808462 per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa sull’utilizzo dei calciatori “giovani”.
A riprova di ciò produce oltre alle copie fotostatiche dei documenti di identità dei calciatori Gomez e Giacalone (al fine di evidenziare le loro differenze somatiche che non possono portare ad alcuna confusione tra gli stessi) anche alcune ritrazioni fotografie e dei video relativi alla gara in questione che proverebbero, a dire della reclamante, il lamentato errore da parte degli ufficiali di gara. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della A.S.D. Mazara Calcio in sede di udienza, avendo fatta rituale e tempestiva richiesta di audizione. Nulla è pervenuto dalla società controinteressata.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile la produzione documentale relative alle foto della gara ed i relativi video in quanto non ricorrono nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 35 comma 1.2 del C.G.S. Nel merito, disposta la comparizione del direttore di gara, lo stesso ha riconosciuto nel calciatore Gomez Gaston recante la maglia n.11 il calciatore sostituito al 40° del secondo tempo con il n.14 e non già il n.7 Giacalone Giampaolo come erroneamente indicato in referto. In ragione di quanto sopra accertato, con la suddetta sostituzione la A.S.D. Mazara Calcio non ha violato la normativa sui calciatori “giovani” per cui il gravame può trovare accoglimento con conferma del risultato conseguito in campo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il gravame e, per l’effetto, conferma il risultato conseguito sul campo.
Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata. La presente decisione va trasmessa al C.R.A. Sicilia per quanto di propria competenza.