Con un’ordinanza il Tar Palermo ha accolto il ricorso presentato da Legambiente Sicilia, Lipu e Wwf contro il calendario venatorio 2018/2019 emanato ad agosto dall’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera in contrasto con il parere dell’Ispra.
I punti più importanti sono l’illegittimità della preapertura dell’1 settembre con conseguente chiusura della caccia sino al 1 ottobre per gli uccelli e la piccola selvaggina; l’illegittimità della prosecuzione dell’attività venatoria nel mese di febbraio 2019; la chiusura della caccia al coniglio per l’intera stagione; il valore del parere dell’Ispra, disatteso immotivatamente dalla Regione.
Il Tar Palermo, nel richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul rispetto del parere dell’Ispra e per la prima volta anche quella della Corte dei conti sul danno erariale conseguente all’illegittimo prelievo venatorio di fauna selvatica (patrimonio indisponibile dello Stato), ha inoltre evidenziato la mancanza di dati scientifici aggiornati in base ai quali la Regione avrebbe dovuto disciplinare la caccia in Sicilia.