Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Mazara del Vallo:
ORDINA Art. 1 (Obbligo di comunicazione ingresso e uscita dal porto di Mazara del Vallo e di Marinella di Selinunte delle unità da pesca)
- Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Mazara del Vallo, tutte le unità da pesca, munite di apparati satellitari installati a bordo (A.C.S.), che effettuino movimento in ingresso e in uscita dal porto di Mazara del Vallo o di Marinella di Selinunte, devono comunicarlo, annotandolo contestualmente nei prescritti registri di bordo, a questa Autorità Marittima secondo la seguente modalità: a. Comunicazione via radio alla Sala Operativa sul canale 13 VHF b. In alternativa, nei casi di impossibilità a comunicare via radio permane l’obbligo di contattare la Sala operativa, tramite chiamata telefonica al numero 0923.946388 int. 9 – 672111 int. 9 , ovvero inoltro di e-mail all’indirizzo cpmazara@mit.gov.it.
- Lo stesso obbligo è fatto per tutte le unità da pesca aventi base operativa nel porto di Mazara del Vallo/porticciolo di Marinella di Selinunte, di lunghezza pari o superiore a 12 metri e inferiore a 15 metri, ed esenti ai sensi dell’art. 2 comma 3, del Decreto Ministeriale del 1 Marzo 2012 dall’obbligo di avere a bordo un apparato per il controllo satellitare (A.C.S.).
- Per quanto concerne le unità da pesca prive di A.C.S. che intendano ormeggiare presso le banchine del porto Nuovo/porto Canale di Mazara del Vallo/porto di Marinella di Selinunte, non iscritte nelle Matricole/Registri del Compartimento ovvero non aventi porto base nel sorgitore di Mazara del Vallo/Marinella di Selinunte, in aggiunta a quanto stabilito al comma 1, devono riportare all’Autorità Marittima, in occasione del loro ingresso, la data, l’ora ed il porto dal quale sono partiti.
- L’eventuale installazione a bordo del sistema A.I.S. non esenta dal rispetto delle prescrizioni sopra indicate. Le predette comunicazioni hanno valore ai fini della verifica del termine massimo di 24 ore in mare dalla partenza al ritorno in porto dell’unità da pesca che ha optato per il regime di esenzione.
Art. 2 (Comunicazione preventiva sbarco sottomisura)
- Qualora sussista l’obbligo giuridico di sbarcare le catture, accidentali o accessorie, di specie sotto la taglia minima, il comandante dell’unità da pesca non dotata di log-book elettronico deve effettuare, almeno un’ora prima dall’ingresso in porto, una comunicazione preventiva all’Autorità Marittima.
- La comunicazione, da effettuarsi con le medesime modalità riportate all’art.1, deve specificare: – il quantitativo stimato del prodotto sottomisura; – la specie; – il sistema di pesca con cui è stato catturato, qualora più attrezzi siano assentiti in licenza; – le modalità di stivaggio separate, in linea con le disposizioni europee vigenti.
- La predetta comunicazione non esenta dagli obblighi di registrazione sul Giornale di pesca dei prodotti pescati e sbarcati.
- Il comandante di unità da pesca dotata di log book elettronico effettua la prescritta comunicazione di cattura mediante l’impiego del predetto dispositivo elettronico.
Art. 3 (Disposizioni finali e sanzioni)
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’inclusione nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/mazaradelvallo.
- Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l’inosservanza degli obblighi di comunicazioni di cui all’art. 1 e all’art. 2 della presente Ordinanza, è sanzionata ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 6.192.
- Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di obbligo di sbarco di cui all’art. 2 della presente Ordinanza, nonché dell’art. 10 comma 1 lett. aa) del Decreto Legislativo 9 Gennaio 2012 n. 4 e ss.mm.ii, è punito ai sensi dell’art. 11 comma 2 del medesimo D.lgs., con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, e l’assegnazione di punti quale infrazioni gravi ai sensi dell’art. 14 comma 2 del medesimo D.lgs.
GUARDIA COSTIERA- Capitaneria di Porto
Servizio Operazioni – Sezione Operativa
Mazara del Vallo