Aggiornamento Liste Leva Pubblicato l’Avviso sull’Albo Pretorio OnLine
I giovani che nel 2018 compiono il diciassettesimo anno di età hanno il dovere di farsi inserire nella Lista Leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati. Lo rende noto l’Ufficio Comunale Leva del Comune di Mazara del Vallo. Sebbene sia stato sospeso il Servizio Militare di Leva Obbligatorio, ogni Comune deve provvedere annualmente all’aggiornamento della Lista Leva.
Hanno il dovere di farsi inserire nella Lista Leva del Comune dove sono legalmente domiciliati:
- I Giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune: espatriati emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune.
- I Giovani ammogliati il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune.
- I Giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre abbia altrove domicilio.
- I Giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore.
- I Giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.
- I Giovani stranieri, anche se tali di origine, naturalizzati o no, residenti nel Comune.
Agli effetti della iscrizione sulle Liste di Leva è considerato domicilio legale del Giovane nato e dimorante all’estero il Comune dove egli e la sua famiglia furono da ultimi domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero quanto ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso Giovane, ovvero, in mancanza di siffatta designazione il Comune di Roma.
(Comune di Mazara – Pasqualino Mattaroccia)
Nessuna chiamata alle armi per i ragazzi
Lo fanno ogni anno e non ha niente a che vedere con il ritorno – inesistente – della leva obbligatoria.
Molto semplicemente i comuni stanno facendo quello che prevede il decreto legislativo n.66 del 15 marzo 2010 recante il Codice dell’ordinamento militare e precisamente secondo l’articolo 1931 che stabilisce le modalità di formazione gestione e consultazione delle liste di leva demandando ai comuni il compito di continuare a svolgere – nonostante l’abolizione della leva obbligatoria – l’attività di formazione delle liste.
(Gianfranco Campisi)