Con ordinanza sindacale n. 39/2021, per tutte le attività dalle ore 18 e fino alla chiusura, è in vigore fino al 12 settembre il:
- divieto di vendita e/o distribuzione (anche gratuita) per asporto di bevande di qualsiasi tipo in bottiglie ed in qualsiasi altro contenitore di vetro e lattine da parte di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali in genere, fino alla chiusura degli esercizi stessi.Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali (compatibilmente con le disposizioni antiCovid) e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore;
- Il divieto di consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro e in lattine o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale.
In deroga al divieto di cui sopra è consentita la vendita di bevande in contenitori in vetro e/o lattine da parte di esercizi commerciali, compresi i supermercati (a condizione che l’acquisto rientri in una spesa complessiva di generi alimentari) e agli esercizi commerciali specializzati (es. enoteche) a condizione che le bevande risultino confezionate.
L’abbandono in spazi pubblici di rifiuti in vetro o lattine – si legge nell’ordinanza – contribuisce a generare fenomeni di degrado del decoro urbano, oltre a costituire un pericolo per la sicurezza pubblica accrescendo la probabilità di atti illeciti contro le persone o il patrimonio pubblico e privato.
Sanzioni: nel caso di violazione dell’ordinanza, salvo che non ricorra anche un reato (esempio rottura di bottiglie in vetro e utilizzo come arma bianca), si applicano le sanzioni previste all’art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “L’inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 7- bis è punita con la sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nello stesso anno di riferimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Comunicato a cura di: Ettore Bruno (addetto stampa Città di Mazara del Vallo)