A chi diventa papà nel 2018 spettano quattro giorni di congedo obbligatorio e uno di congedo facoltativo. Lo ha stabilito l’articolo 1, comme 354, della Legge di Bilancio 2017 che, a partire dal 1° gennaio, ha innalzato da due a quattro le giornate del congedo obbligatorio, ripristinando inoltre quella di congedo facoltativo di cui i papà potranno godere se la mamma rinuncia a uno giorno di maternità. La misura è stata introdotta per incentivare i padri a usare i giorni concessi con la legge 92/2012 (che ne prevedeva uno obbligatorio e uno facoltativo) e che, finora, secondo le statistiche sono stati usati solo da due papà su dieci. Inoltre si tratta di un tentativo – in realtà piuttosto timido – di avvicinare il nostro Paese agli standard degli altri Paesi dell’Europa tra cui l’Italia rimane ancora uno dei peggiori.
Come funziona. Il congedo obbligatorio può essere utilizzato da tutti i papà (eccetto quelli che sono dipendenti pubblici per i quali si è ancora in attesa di una misura specifica) entro cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in contemporanea al periodo di astensione del lavoro che spetta alla mamma con la maternità. Questa misura vale anche per l’affido e l’adozione e, in questi casi, la decorrenza dei 5 mesi coinciderà con l’ingresso in famiglia del bimbo o della bimba.
A differenza della maternità che prevede una sanzione penale a carico del datore di lavoro nel caso di mancata astensione obbligatoria della madre, le norme che regolano il congedo di paternità non prevedono alcuna sanzione specifica né per il lavoratore né per l’azienda.
Il congedo facoltativo, invece, può essere utilizzato sempre entro i 5 mesi dalla nascita/ingresso del figlio ma solo in alternativa alla mamma che deve rinunciare a un giorno del suo congedo.
I due congedi paternità – obbligatorio e facoltativo – non possono essere frazionati in ore ma devono essere per forza fruiti per l’intera giornata di lavoro.
Per quanto riguarda il trattamento economico, i papà che usufruiranno di questa misura avranno diritto al 100% della retribuzione (calcolata sullo stipendio percepito durante il mese precedente all’inizio del congedo) che sarà a carico dell’Inps, ma verrà anticipata dal datore di lavoro (che li recuperà conguagliandoli nel flusso uniemens).
Come richiederlo. Il papà che intende usufruire del congedo deve presentare la domanda solo al datore di lavoro, (e quindi non all’Inps), con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta del parto). Nel caso si voglia richiedere anche la giornata facoltativa, dovrà essere allegata anche la dichiarazione della madre (da trasmettere anche al datore di lavoro di quest’ultima) che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità.
Esistono però dei casi in cui l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps. Chi ricade in questa categoria (per verificarlo bisogna consultare le note msg. INPS n.18529 del 13 luglio 2010 e msg.
INPS n.28997 del 18 novembre 2010) deve presentare la domanda accedendo ai servizi online su www.inps.it. In alternativa ci si può rivolgere ai patronati o chiamare il numero verde 06.164.164 da cellulare o il numero verde 803.164 da rete fissa.
Attenzione: se la mamma non lavoro, il congeda per il papà può essere richiesto entro il terzo mese dal parto e ne hanno diritto anche i genitori in cassa integrazione e in mobilità.
Le altre forme di congedo. Per i genitori – sia mamme che papà – esistono anche altre misure di astensione dal lavoro per accudire i propri figli. Tra queste c’è il cosiddetto congedo parentale che è facoltativo e spetta a entrambi i genitori. Questa misura ha una durata di 10 mesi (che diventano 11 in casi particolari), cumulabili tra madre e padre, per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il bambino non abbia un solo genitore) e può essere usato anche a ore e non solo a giorni. A livello retributivo, il congedo parentale comporta una riduzione dello stipendio fino ai 6 anni di età del bambino. Dopo quell’età il genitore che sceglie di utilizzare questa misura non percepirà alcuna retribuzione.
Esiste infine il congedo di paternità sostitutivo che vale quando la mamma non può usufruire della maternità (per morte, malattia invalidante o abbandono). In questo caso il papà avrà diritto ai consueti 5 mesi obbligatori previsti per le mamme.