Si allunga, ma non si allarga, il bonus carburanti per i lavoratori dipendenti. Giovedì sera, la premier Giorgia Meloni ha annunciato modifiche al non ancora pubblicato decreto sulla trasparenza dei prezzi di diesel e benzina. Oltre a richiamare in gioco il taglio delle accise, in virtù di una norma del 2007 che lo prevede in caso di extra-gettito Iva dettato da un aumento repentino delle quotazioni, ha assicurato un bonus per i pendolari che usano i mezzi pubblici. E ha rilanciato la proroga dei buoni carburante da 200 euro, che arriverà non più solo a marzo ma durerà per tutto il 2023.
La proroga fino a marzo era stata annunciata dopo il Cdm del 10 gennaio, dal quale era emerso il decreto legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti. Ora, i buoni benzina saranno invece esentasse per tutto il 2023 ma restano da 200 euro a lavoratore.
I buoni benzina non fanno reddito
Nella nota di Palazzo Chigi di giovedì sera (12 gennaio) si rettifica infatti: “E’ stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente”.
L’iniziativa era stata adottata nella scorsa primavera, con il decreto Ucraina-bis. Con esso si prevedeva, per il periodo d’imposta 2022, che i datori di lavoro privati potessero erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
I beneficiari e i buoni
E’ stata poi una circolare delle Entrate di luglio a dare ulteriori elementi di chiarezza sull’applicazione della misura. Innanzitutto, la circolare 27/E ha spiegato che l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”. Restano dunque fuori le amministrazioni pubbliche. Ricompresi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti, anche: gli enti pubblici economici; i soggetti che non svolgono un’attività commerciale; i lavoratori autonomi.
Quanto ai beneficiari dell’agevolazione in argomento, la circolare precisa che il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti, da intendersi sulla base della tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.
Per quel che riguarda la natura dei buoni benzina, hanno ricordato le Entrate, questi:
- possono essere corrisposti fin da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, senza necessità di preventivi accordi contrattuali
- possono essere corrisposti anche ad personam
- sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa (articolo 95 del Tuir)
- possono essere concessi per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e, in via estensiva, anche per la ricarica dei veicoli elettrici
- costituiscono un’ulteriore agevolazione, pertanto, non osta alla loro corresponsione la circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi (ex articolo 51, comma 3 del Tuir).
In particolare, la circolare spiega che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro, a favore di ciascun lavoratore dipendente, possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). Limite, quest’ultimo, che è poi stato incrementato fino a valere mille euro per il 2022.
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