Il Dpcm 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, ha esteso le misure di cui all’art. 1 del precedente Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale.
Tali disposizioni producono effetto da oggi, 10 marzo 2020, e sono efficaci fino al prossimo 3 aprile 2020. Diverse le limitazioni ed i divieti in vigore da oggi che ciascuno di noi è tenuto a rispettare per scongiurare la diffusione del virus.
SPOSTAMENTI DA CASA. È richiesto di evitare di uscire di casa. Si può uscire soltanto per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre comprovate situazioni di necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. E` comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È comunque possibile fare passeggiate e attività motore all’aperto purché ciò avvenga senza creare assembramenti e mantenendo sempre la distanza dalle altre persone. È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
SCUOLE, UNIVERSITA’ E ATTIVITA’ DIDATTICHE. E’ confermata la sospensione fino al 3 aprile di tutte le attività didattiche di scuole di ogni ordine e grado. Fino al 3 aprile sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate. Sono sospese le attività di semiconvitto, tranne nel caso di prescrizioni delle competenti autorità.
BAR E RISTORANTI. Sono consentite le attività di ristorazione e bar (tipologie a e b ex art. 5 della L. 287/1991) esclusivamente dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La violazione di tale prescrizione comporta la sanzione della sospensione dell’attività.
ESERCIZI COMMERCIALI E MERCATI ALL’APERTO E AL CHIUSO. Il DPCM prevede che siano adottate “misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Gli esercizi commerciali che per condizioni strutturali non possano garantire la distanza di un metro fra i presenti dovranno essere chiusi. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie (da 151 a 1.000 mq) e grandi (oltre 1.000 mq) strutture (di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Sono consentite le attività artigianali (es. pizzerie da asporto, panifici e pasticcerie) senza la somministrazione al pubblico, con le medesime limitazioni (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro).
GENERI ALIMENTARI. Gli esercizi commerciali dediti alla vendita di generi alimentari possono restare aperti anche il sabato e la domenica, garantendo comunque l’accesso limitato al pubblico tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale minima.
CERIMONIE, EVENTI E SPETTACOLI. Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi etc.). Sono al pari sospese le attività dei centri culturali, ricreativi, sociali.
RICEVIMENTO SU APPUNTAMENTO NEGLI UFFICI COMUNALI. Gli uffici del Comune di Erice (per i quali è stato già avviato un calendario di sanificazione) hanno disposto idonee misure organizzative per evitare che si verifichino situazioni di assembramento negli uffici comunali. E’ stato disposto che il pubblico sia ricevuto esclusivamente previo appuntamento telefonico nei giorni e negli orari stabiliti, mantenendo in ogni caso l’opportuna distanza interpersonale di almeno un metro.
OBBLIGO DI QUARANTENA PER CHI NEGLI ULTIMI 14 GIORNI È STATO NELLE “ZONE ROSSE”. Lo prevedono due ordinanze firmate dal presidente della Regione Siciliana per contenere il diffondersi del Coronavirus. Provvedimenti indispensabili visto il rientro in Sicilia di un elevato numero di persone e, quindi, l’ingresso incontrollato di soggetti a rischio di trasmissione del virus. Pertanto, chiunque nei quattordici giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Siciliana dell’8 marzo 2020, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico o sia transitato o sostato nelle aree individuate nel DPCM 8 marzo 2020 (Regione Lombardia e le Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia), qualora intenda risiedere o soggiornare presso il Comune di Erice, deve obbligatoriamente:
- Comunicare tale circostanza al Comune di Erice al seguente indirizzo mail: info@comune.erice.tp.it (utilizzando l’apposito modello allegato), al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio (nel caso della Provincia di Trapani all’indirizzo mail dipartimento.prevenzione@asptrapani.it) ed al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
- Registrarsi presso il sito web: www.costruiresalute.it;
- Osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi, rimanendo raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza.
Comunicato Stampa Comune di Erice