Le norme di legge prevedono che i debiti TRIBUTARI COMUNALI sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, Irap, ecc.).
La compensazione “locale” resta governata dai regolamenti comunali, che possono vietarla del tutto o ammetterla a precise condizioni, pertanto non si può prescindere dalla precisa previsione della possibilità nel regolamento delle Entrate e che l’Amministrazione individui un iter procedurale per la compensazione.
Il diritto all’ottenimento del vantaggio fiscale rimane contenuto nel limite massimo del valore dell’imposta calcolata per il periodo pari al singolo anno d’imposta. Non è possibile l’utilizzo della “riserva” o del “resto” e aggiungerla eventualmente alla detrazione dell’anno successivo.
I Tributi compensabili sono IMU, TASI, TARI.
Per questa ragione crediamo sia opportuno procedere alla modifica del “Regolamento Generale delle Entrate” art.11 bis comma 1 per consentire a tutti i contribuenti che lo vorranno di pagare i tributi locali attraverso la compensazione dei crediti di imposte e contributi aumentando anche la possibilità di riscossione dell’ente data la dilagante crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria non ancora conclusa. Una proposta la nostra che calza benissimo con le novità previste dal “Decreto Rilancio” in merito ai crediti di imposte previsti in alcuni settori a partire dall’edilizia.
Confidiamo nell’operato di tutto il Consiglio comunale e dell’amministrazione nel portare avanti questa proposta per un approvazione in tempi celeri dato il periodo di emergenza.
Di seguito la proposta elaborato dal Consigliere comunale Giorgio Randazzo:
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO
“GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI”
ALL’ART. 11 BIS, COMMA 1
Con la presente,
il sottoscritto Consigliere comunale Giorgio Randazzo,
VISTO che ai sensi degli artt. 17 e 25, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, i contribuenti possono compensare i
crediti di imposte e contributi con i debiti di altre imposte e contributi, nei confronti dei diversi enti
impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), c.d. compensazione orizzontale;
RITENUTO essenziale agevolare la riscossione dell’Ente e dei contribuenti data l’emergenza economica
scaturita dall’emergenza sanitaria ;
SI PROPONE
La modifica dell’art.11 bis “Compensazione” comma 1 del “Regolamento Generale delle Entrate
comunali” che recita: “L’obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza
daldiritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito dello stesso tributo, ovvero tra crediti e
debiti derivanti da altri tributi comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi
direttamente dal Comune di Mazara del Vallo, a condizione che il credito sia certo, determinato ed
esigibile.“
Che se approvato dal Consiglio comunale verrebbe modificato con il comma seguente: “L’obbligazione
tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante
compensazione tra credito e debito dello stesso tributo, ovvero tra crediti e debiti derivanti da altri tributi
comunali, aventi la medesima base imponibile, accertati e riscossi direttamente dal Comune di Mazara del
Vallo, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile. E’ facoltà del contribuente procedere
all’estinzione dell’obbligazione tributaria anche mediante compensazione di eventuali crediti di imposte e
contributi .“
Si inoltra la presente alla Presidenza del Consiglio al fine di attivare l’iter necessario per iscrivere la
presente proposta all’o.d.g. del Consiglio comunale per la sua definitiva trattazione.
Il Consigliere comunale Giorgio Randazzo