Gli operatori di energia elettrica non potranno più mandarci fatture con conguagli relativi a periodi superiori ai due anni. È la cosiddetta “prescrizione” delle bollette che la legge di bilancio 2018 aveva abbassato da cinque anni a due. Venerdì 23 febbraio l’autorità di settore, Arera, ha approvato una delibera molto attesa che dà seguito a quanto stabilito dal legislatore.
Una misura pensata per stroncare le maxibollette che, spesso, si abbattono su famiglie e piccole imprese senza che questi ne avessero alcuna colpa. I conguagli-monstre, infatti, sono spesso dovuti a mancate letture da parte dei distributori o a letture rettificate con grave ritardo.
Nel nuovo regime rientrano tutte le bollette della luce con scadenza successiva al primo marzo. Nel caso in cui l’operatore non abbia fatturato o abbia fatturato un conguaglio per un periodo molto esteso, il cliente avrà quindi diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi.
Dal primo marzo in poi, quindi, nel caso di maxi-conguaglio il fornitore di energia dovrà informare il cliente di questo suo nuovo diritto almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Il calcolo dei due anni, invece, parte dal momento in cui i venditori sono obbligati a emettere la fattura, cioè entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato.
La delibera prevede un’altra fattispecie: il caso in l’operatore, pur avendo già a disposizione le letture, non mandi la fattura di conguaglio al cliente. Se i consumi sono riferiti a un periodo superiore ai due anni, spiega Arera, “il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione”.
Insieme alla nuova delibera Arera ha anche avviato una procedura che dovrà concludersi entro l’anno e che mira a introdurre altre novità a tutela del consumatore. In particolare Arera sta pensando di:
- evidenziare in bolletta gli eventuali importi che possono già considerarsi prescritti;
- Definire in modo più chiaro quando la mancata lettura è colpa dell’operatore e quando del cliente finale. L’obiettivo è quello di arrivare a una prescrizione automatica.
Repubblica.it