“Pesante” sconfitta per il comune di Mazara del Vallo innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa. Con una sentenza pubblicata oggi, infatti, i giudici di secondo grado hanno accolto in pieno il ricorso presentato dall’Eurotel, cioè la società di Agrigento che aveva presentato l’unica offerta nell’ambito della procedura a evidenza pubblica predisposta dall’amministrazione comunale per l’affidamento trentennale da quasi 41 milioni di euro del servizio integrato inerente la gestione e tutto ciò che ruota attorno alla pubblica illuminazione. Una sentenza che, in pratica, obbligherà Palazzo dei Carmelitani a concludere il procedimento avviato nel 2012 e revocato in autotutela nel 2016. Inoltre, il comune mazarese, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Emanuele Muscolino (che è anche esperto a pagamento del sindaco Nicola Cristaldi) è stato condannato al pagamento delle spese legali, quantificate in cinquemila euro oltre Iva. L’Eurotel si è rivolta al Cga lo scorso marzo, dopo che in primo grado a ottobre 2016 il Tar Sicilia (sede di Palermo) aveva respinto il ricorso presentato dalla società agrigentina. I legali dell’Eurotel hanno chiesto (e ottenuto) l’annullamento dei provvedimenti di revoca impugnati in primo grado. In particolare, il Cga ha annullato, tra gli altri atti, la delibera di giunta numero 22 del 10 maggio 2016, con la quale è stata revocata la procedura di gara. Dunque, il comune dovrà far ripartire l’iter, che probabilmente si concluderà con l’aggiudicazione dell’appalto multi-milionario in project financing proprio all’Eurotel, unica ditta a presentare l’offerta. In primo grado, i giudici amministrativi della terza sezione del Tar avevano ritenuto legittima la decisione di Palazzo dei Carmelitani di revocare la procedura, ma il Cga ha sovvertito la decisione. Come si ricorderà, il comune aveva deciso di fare un passo indietro a seguito di alcune “oggettive valutazioni” fatte da Palazzo dei Carmelitani, ma anche per motivi di “opportunità”, per l’eccessiva durata dell’affidamento e per “l’impossibilità finanziaria a garantire nei prossimi anni la copertura di spesa prevista” nell’ambito di tale progetto. Ma tali motivazioni sono state, praticamente, smontate dai giudici di secondo grado, secondo cui, a proposito dell’impossibilità finanziaria, “la delibera di indizione della gara è stata preceduta da una serie di atti previsionali e di programmazione volti a conseguire economie e a evitare che l’eccessivo dispendio di risorse impegnate negli anni precedenti per la gestione del servizio di pubblica illuminazione continuasse a gravare sul bilancio comunale”. Come dire, scrivono nella sentenza i giudici, “non si vede sulla base di quali fatti obiettivi e concreti e di quali ulteriori e diverse valutazioni, rispetto a quelle originarie, l’amministrazione abbia affermato la sussistenza di un sopravvenuto difetto di copertura finanziaria”. E ancora: le ragioni addotte dal sindaco Cristaldi costituiscono “un esemplare caso di motivazione apparente, essendo basata su un complesso di argomentazioni formali, pleonastiche e ridondanti, che non spiegano assolutamente, in realtà, le specifiche ragioni sulle quali si fonda la determinazione di revocare una gara già espletata e, per di più, nel momento in cui era giunta al suo fisiologico epilogo”. Il Cga definisce “inspiegabile sotto ogni profilo” la determinazione propositiva del sindaco di procedere con la revoca della gara.
(Fonte: Televallo – Giovanni Dilluvio)